limiti massimi delle quote di cooperative


 

D. Lgs. 15.06.1999 n. 206

G.U. n. 149 del 28.06.1999

 

Norme integrative e correttive del D. Lgs. 213/1998.

 

In particolare:

 

- sono stati adeguati i limiti massimi delle quote di cooperative in 50.000 Euro, ed in 70.000 Euro per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, o di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 1, c. 2);

 

- e’ stato modificato l’art. 2485 c.c., prevedendosi che il socio di S.r.l. ha diritto ad un voto per ogni euro (art. 1, c. 2);

 

- si e’ previsto che l’adeguamento del capitale in Euro e’ deliberato dagli amministratori. Il relativo verbale e’ iscritto nel registro delle imprese previa omologazione, ma quest’ultima non e’ necessaria se la deliberazione e’ verbalizzata da notaio. Al notaio compete l’onorario fisso di lire 80.000 previsto per i verbali di assemblee, oltre, ovviamente, ai compensi e diritti per prestazioni accessorie, copie, art. 30, ecc. (art. 2, c. 2);

 

- le deliberazioni adottate all’esclusivo fine della conversione in Euro sono esenti da imposte di registro e bollo (art. 2, c. 4).